Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, ai fornitori di elenchi pubblici e ai fornitori di programmi che consentono le comunicazioni elettroniche, compresi il recupero e la presentazione delle informazioni in rete. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi alle persone fisiche e giuridiche che fruiscono di servizi di comunicazioni elettroniche per inviare comunicazioni commerciali a fini di commercializzazione diretta o per raccogliere informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali o conservate nelle stesse.