Entro i limiti consentiti dal presente regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere consentito mantenere o introdurre disposizioni nazionali per precisare ulteriormente e chiarire l’applicazione delle norme del presente regolamento al fine di garantire un’applicazione effettiva nonché l’interpretazione di tali norme. Pertanto il margine di discrezionalità degli Stati membri dovrebbe mantenere un equilibrio fra la tutela della vita privata e dei dati personali e la libera circolazione dei dati delle comunicazioni elettroniche.