Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato onde integrare il presente regolamento. In particolare, gli atti delegati dovrebbero essere adottati in merito alle informazioni da comunicare, anche per mezzo di icone normalizzate che diano una panoramica facilmente visibile e intelligibile della raccolta delle informazioni emesse dall’apparecchiatura terminale, la finalità, il responsabile e ogni eventuale misura pertinenti cui l’utente finale può ricorrere per minimizzare la raccolta. Gli atti delegati sono altresì necessari per precisare un codice identificativo delle chiamate a fini di commercializzazione diretta, comprese quelle effettuate per mezzo di sistemi automatici di chiamata e comunicazione. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 25 . In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contestualmente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. Al fine inoltre di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.