Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa stabiliti dal presente regolamento. Al fine di garantire un monitoraggio e un’applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere gli stessi compiti e poteri effettivi in ciascuno Stato membro, fatti salvi i poteri delle autorità preposte all’esercizio dell’azione penale ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di intentare un’azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento. Nell’applicare il presente regolamento gli Stati membri e le rispettive autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.