Si dovrebbero prevedere salvaguardie a tutela degli utenti finali contro le comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta che costituiscono un’intrusione nella vita privata degli utenti finali. Il grado di intrusione nella vita privata e di disturbo è considerato abbastanza simile indipendentemente dall’ampia gamma di tecnologie e canali usati per trasmettere tali comunicazioni elettroniche, siano essi sistemi automatici di chiamata e comunicazione, applicazioni di messaggistica istantanea, posta elettronica, SMS, MMS, Bluetooth, ecc. Si giustifica pertanto la richiesta di consenso all’utente finale prima di inviare comunicazioni elettroniche commerciali a fini di commercializzazione diretta al fine di tutelare le persone dall’intrusione nella loro vita privata nonché il loro interesse legittimo. La certezza del diritto e la necessità di garantire che le norme che tutelano dalle comunicazioni elettroniche indesiderate siano “a prova di futuro” giustificano l’esigenza di definire un unico insieme di norme che non varino a seconda della tecnologia usata per trasmettere tali comunicazioni non richieste, garantendo nel contempo un livello di tutela equivalente per tutti i cittadini in tutta l’Unione. È tuttavia ragionevole consentire l’uso dei recapiti di posta elettronica nell’ambito di una relazione commerciale esistente finalizzato alla proposta di prodotti o servizi analoghi. Tale possibilità dovrebbe applicarsi alla stessa impresa che ha ottenuto i recapiti elettronici a norma del regolamento (UE) 2016/679.