Laddove il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, questo dovrebbe prevedere la possibilità che l’Unione o gli Stati membri, a determinate condizioni, possano limitare i diritti e gli obblighi, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia di specifici interessi pubblici, compresa la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica nonché la prevenzione, la ricerca, l’accertamento o il perseguimento dei reati o l’esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia e la prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica e ad altri obiettivi di rilievo di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un interesse economico o finanziario importante dell’Unione o di uno Stato membro, o un monitoraggio, un’ispezione o una funzione regolatrice connessa all’esercizio dell’autorità ufficiale competente per tali interessi. Il presente regolamento non pregiudica quindi la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di adottare altre misure, se necessario e proporzionato, a salvaguardia degli interessi pubblici suddetti, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero prevedere procedure apposite per agevolare le richieste legittime delle autorità competenti, se pertinente, anche tenendo conto del ruolo del rappresentante designato a norma dell’articolo 3, paragrafo 3.