Il divieto di memorizzare comunicazioni non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica. Non dovrebbe proibire neppure il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche atto a garantire la sicurezza e la continuità dei servizi di comunicazione elettronica, fra cui il controllo delle minacce alla sicurezza come la presenza di software maligni o il trattamento dei metadati per garantire i requisiti necessari di qualità del servizio, quali la latenza, il jitter, ecc.