I dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere trattati in modo riservato. Questo significa che, senza il consenso di tutte le parti coinvolte, dovrebbe essere proibita qualsiasi interferenza con la trasmissione dei dati delle comunicazioni elettroniche, sia direttamente con intervento umano o attraverso l’elaborazione automatizzata con macchine. Il divieto di intercettazione dei dati delle comunicazioni dovrebbe applicarsi durante la loro trasmissione, ossia fino alla ricezione del contenuto della comunicazione elettronica da parte del destinatario previsto. L’intercettazione dei dati delle comunicazioni elettroniche potrebbe avvenire, per esempio, quando una parte diversa dalle parti coinvolte nella comunicazione ascolta le chiamate, effettua la scansione o conserva il contenuto delle comunicazioni elettroniche o i metadati associati a fini diversi dallo scambio di comunicazioni. L’intercettazione avviene altresì quando terzi monitorano i siti web visitati, la tempistica delle visite, l’interazione con altri, ecc. senza il consenso dell’utente finale interessato. Mano a mano che la tecnologia evolve, aumentano anche le modalità tecniche di effettuare l’intercettazione. Queste modalità spaziano dall’installazione di attrezzature che raccolgono i dati da un’apparecchiatura terminale in zone mirate, quali i cosiddetti numeri IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a programmi e tecniche che, per esempio, monitorano surrettiziamente le abitudini di navigazione al fine di creare profili di utenti finali. Fra gli altri esempi di intercettazione si annoverano la cattura dei dati del carico o i dati del contenuto da reti senza filo non cifrate, comprese le abitudini di navigazione, senza il consenso degli utenti finali.