I dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere definiti in modo sufficientemente ampio e tecnologicamente neutro da ricomprendere tutte le informazioni relative al contenuto trasmesso o scambiato (contenuto delle comunicazioni elettroniche) nonché le informazioni relative a un utente finale di servizi di comunicazione elettronica trattati al fine di trasmettere, distribuire o consentire lo scambio di contenuto delle comunicazioni elettroniche, compresi i dati atti a tracciare e identificare la fonte e la destinazione di una comunicazione, l’ubicazione geografica nonché la data, l’ora, la durata e il tipo di comunicazione. Che i segnali siano trasmessi via filo, onde radio, mezzi ottici o elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti cablate, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compreso internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, i dati relativi a tali segnali dovrebbero essere considerati metadati di comunicazioni elettroniche e quindi soggetti alle disposizioni del presente regolamento. I metadati delle comunicazioni elettroniche possono includere informazioni che costituiscono parte dell’abbonamento al servizio nel momento in cui tali informazioni sono elaborate ai fini di trasmissione, distribuzione o scambio di contenuto di comunicazioni elettroniche.