L’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) tutela il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Il rispetto della riservatezza delle comunicazioni rappresenta una dimensione essenziale di tale diritto. La riservatezza delle comunicazioni elettroniche garantisce che le informazioni scambiate fra le parti e gli elementi esterni di tale comunicazione, compresi il momento, l’origine dell’invio e il destinatario, non siano rivelate a nessun’altra parte che non sia coinvolta nella comunicazione. Il principio di riservatezza dovrebbe applicarsi agli attuali e ai futuri mezzi di comunicazione, ivi compresi le chiamate, l’accesso a internet, le applicazioni di messaggistica istantanea, la posta elettronica, le chiamate telefoniche via internet e la messaggistica personale attraverso le piattaforme sociali.